Così l’art. 1 definisce il Terzo settore:
“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”
Nella riforma si prevede:
- la semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile)
- la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui
Il Codice deve inoltre prevedere
- la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore
- le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti)
- le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
L’Osservatorio del Volontariato e quello dell’Associazionismi di promozione sociale, lasceranno il posto a un Organismo unico denominato Cosiglio Nazionale del Terzo settore.
Viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari.
È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.

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